IIMA - L'Istituto Internazionale di Mediazione ed Arbitrato è un Organismo creato da team di professionisti in ADR per la promozione della cultura e delle pratiche di risoluzione alternativa delle controversie civili, commerciali, familiari e penali nell'ambito internazionale, comunitario e nazionale.
L' Istituto e' stato riconosciuto dal Ministero della Giustizia come Ente idoneo alla formazione dei mediatori professionisti vantando di un comitato scientifico composto da esperti di mediazione di fama internazionale. L'innovazione e il continuo aggiornamento del corpo docente consente di offrire dei percorsi formativi specialistici e sempre all'avanguardia. E' inoltre Organismo autorizzato alla gestione dei servizi di mediazione amministrata in base al recentissimo DLgs. 28/10 e gode di un pool di mediatori dislocati su tutto il territorio italiano, specializzati in procedure facilitative e valutative nei diversi settori di attività di interesse dell' Ente.
L'International Institute of Mediation and Arbitration è iscritto an n. 228 dell'Elenco degli Enti abilitati alla formazione per mediatori ai sensi del DLgs. 28/10 ed è altresì iscritto al n. 620 del Registro degli Organismi autorizzati ad erogare servizi di mediazione amministrata.

IIMA offre percorsi formativi che corrispondono ad una sempre più crescente richiesta sul mercato di conoscenza e applicazione delle procedure alternative di risoluzione delle controversie (ADR). L’ente dà la possibilità di acquisire competenze base e specialistiche sia dei metodi facilitativi sia di quelli aggiudicativi di mediazione.
Facile, rapida ed economica. La conciliazione consente vantaggi in tempo e denaro per chi la sceglie come metodo di risoluzione di una controversia.
a) Esenzione da ogni tassa o imposta di bollo per tutti gli atti e i documenti della procedura
b) Esenzione dall’imposta di registro del verbale di accordo entro i limite di valore di 50.000
c) Possibilità di maturare un credito d’imposta
Il DLgs. 28/10, recante attuazione dell’art.60 della Legge 18 giugno 2009, n.69, disciplina i procedimenti di mediazione per il tentativo di conciliazione volontario ed obbligatorio per tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, amministrati dinnanzi ad a un ente pubblico o privato accreditato. In base al i citato decreto, sono quatto i casi in cui è possibile attivare il procedimento presso un qualsiasi organismo di mediazione autorizzato tramite provvedimento del Ministero della Giustizia.
Per tutte le controversie in materia civile e commerciale vertenti su diritti disponibili, i soggetti interessati possono fare istanza singola o congiunta ad un organismo di mediazione autorizzato per tentare la risoluzione negoziale della propria controversia.
Anche se il tentativo di conciliazione non è condizione di procedibilità di una successiva azione giudiziale, le parti possono ugualmente tentare una composizione amichevole della controversia beneficiando anche di tutte le agevolazioni fiscali predisposte da legislatore per incentivare la risoluzione stragiudiziale delle controversie. E’ altresì possibile l’applicazione dell’art. 13 del DLgs. 28/10.
Il giudice, anche in appello, valutata la natura delle causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, per tutte le controversie che non ricadono nelle ipotesi di obbligatorietà, può invitare le parti a tentare la conciliazione presso un organismo di mediazione.
Se queste accettano, il giudice fissa la successiva udienza dopo i termini previsti per la scadenza dei quattro mesi. Alle parti sono riconosciuti tutti i benefici previsti dal DLgs. 28/10